RINNOVO PATENTE
Per rinnovare la vostra patente è possibile effettuare la visita medica direttamente in sede con i seguenti orari:
SEDE DI CAZZAGO DI PIANIGA: Martedì dalle 18
SEDE DI FIESSO D’ARTICO: Venerdì dalle 18
N.B.: E’ necessario prenotare la visita presso i nostri uffici con qualche giorno di anticipo.
DURATA DELLA PATENTE
La validità della Patente di guida dipende dal tipo di patente e dall’età del titolare:
- 10 anni: per chi rinnova le patenti A e B e AM fino al 50º anno di età.
- 5 anni: per chi rinnova le patenti A e B Speciali, C, D, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E, B+E, C+E e D+E, nonché dopo il compimento del 50º anno di età per le patenti AM, A e B.
- 3 anni: per chi rinnova qualsiasi tipo di patente oltre il 70º anno di età.
- 2 anni: per chi rinnova qualsiasi tipo di patente oltre l’80º anno di età presso il medico monocratico (medico legale).
SERVIZIO SCADENZA PATENTE
(il servizio è gratuito)
PATENTE AM
Età minima richiesta: 14 anni. Abilita alla guida di:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
Come si può conseguire: esame teorico + esame pratico
PATENTE A1, A2, A
PATENTE A1
Età minima richiesta: 16 anni. Sottocategoria della patente A, permette di guidare:
- motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, potenza non superiore agli 11 chilowatt e con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,1 kW/kg
- tricicli di potenza non superiore a 15 chilowatt;
- macchine agricole che non superino i limiti di massa e sagoma dei motoveicolI
La patente A1 viene rilasciata dopo aver sostenuto una prova teorica a quiz e una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 chilowatt e cilindrata compresa tra 75 e 125 centimetri cubi.
Le patenti A1 rilasciate dal 1º ottobre 1999 al 18 gennaio 2013 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli leggeri, indipendentemente dal rapporto potenza/massa, nonché tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozzette), senza passeggero, trasportabile solo dopo il compimento del 18º anno di età. Prima di tale data (dal 1º luglio 1996 al 30 settembre 1999) tale patente, al compimento del 18º anno diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti). Prima di quest’ultima forma dal 1 ottobre 1993 al 30 giugno 1996, si potevano guidare 125, con limitazioni di potenza e rapporto potenza massa pari alla patente A limitata, mentre il passeggero era trasportabile solo a partire dai 18 anni. Raggiunto il 20º anno e dopo almeno due anni dal conseguimento la patente diventava A illimitata.Prima ancora, dal 26 aprile 1988 al 30 settembre 1993, si potevano guidare motocicli leggeri con cilindrata di 125cc, senza limitazioni di alcun tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva essere condotto solo a partire dei 18 anni.
In ogni caso la circolare n.45 del 1999 del Ministero dei Trasporti stabilisce che le patenti A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 attualmente sono tutte diventate categoria A “senza limiti” (la vecchia A3) in quanto è ovvio che tutti i titolari della stessa hanno superato il 20º anno di età.
PATENTE A2
Età minima richiesta: 18 anni.
Permette di guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, quindi non oltre i 70 kW (95 CV). Per condurre motocicli di qualsiasi potenza è necessario, dopo almeno due anni dal conseguimento della patente A2, effettuare un nuovo esame pratico su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.
Le patenti di categoria A2 rilasciate fino al 18 gennaio 2013 permettono di guidare motocicli di potenza non superiore a 25 kW o con rapporto potenza/massa che non superi i 0,16 kW/kg, e dopo due anni dal conseguimento consentono automaticamente di guidare motocicli di qualsiasi potenza.
PATENTE A
Classificata anche come patente A3. Età minima richiesta: conseguibile a diverse età e con differenti modalità:
- A 20 anni, per chi è già in possesso di patente di categoria A2 da almeno 2 anni, per condurre motoveicoli di qualsiasi potenza, previo superamento di un nuovo esame pratico di guida;
- A 21 anni, per condurre soli tricicli di potenza superiore a 15 kW;
- A 24 anni, per condurre motoveicoli di qualsiasi cilindrata e potenza.
La prova pratica di guida deve essere effettuata su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.
Se la prova pratica è sostenuta con un motociclo con cambio automatico (scooter), non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico (motociclette).
PATENTE B1
Età minima richiesta: 16 anni. Introdotta dal 19 gennaio 2013. Consente di guidare quadricicli con massa a vuoto non superiore a 400 kg (o 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), e con potenza massima fino a 15 kW.
La patente di guida di categoria B1 prevede limitazioni di velocità e di guida per i primi tre anni dalla data di superamento dell’esame.
PATENTE B
Età minima richiesta: 18 anni.
Abilita a condurre:
- Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg. La massa complessiva a pieno carico del rimorchio, inoltre, non può superare la massa a vuoto della motrice;
- Autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. È possibile tuttavia guidare un complesso di veicoli di massa fino a 4,25 t in due casi:
- Trainando un rimorchio leggero;
- Trainando un rimorchio non leggero, previo superamento di un esame di guida, in cui sarà rilasciata una patente con codice comunitario “96”, indicante che il proprietario può guidare tali complessi.
- Macchine agricole, comprese quelle eccezionali;
- Macchine operatrici non eccezionali;
- Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm3 e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all’estero è necessario superare un esame pratico; in Inghilterra si può guidare un motociclo 125cc. se la patente B è stata rilasciata prima del 1 febbraio 2001).
- Tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o potenza).
Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come neopatentato. Ai sensi dell’art. 117 CdS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l’obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbaneprincipali. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L’applicazione dell’art. 117 si accompagna all’applicazione dell’art. 142 CDS.
Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il doppio dei punti previsti per ogni conducente non neopatentato. La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato anche se intanto il titolare consegue una patente C o superiore.
Dal 9 febbraio 2011, per chi ha conseguito la patente di categoria B dopo tale data, per il primo anno dalla data di conseguimento, non è più possibile condurre autoveicoli con un rapporto potenza/massa superiore a 55 kW/t e con una potenza assoluta superiore a 70 kW. Tale limitazione non si applica a veicoli adibiti a trasporto di persone invalide, se essa risulta a bordo. Il rapporto potenza/massa compare sul libretto di circolazione del veicolo e, in generale, si può calcolare aggiungendo 75 kg (peso forfettario del guidatore) alla tara del mezzo.
PATENTE C1, C
PATENTE C1
Età minima richiesta: 18 anni. Consente di guidare autoveicoli – diversi dagli autobus – di massa complessiva superiore a 3,5 t, ma non superiore a 7,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
PATENTE C
Conseguibile a 21 anni (con obbligo di aver conseguito la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli diversi dagli autobus e tutte le macchine operatrici, anche eccezionali. È inoltre consentita la conduzione di detti autoveicoli anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
PATENTE D1, D
PATENTE D1
Età minima richiesta: 21 anni. Consente di guidare autoveicoli con un numero di posti non superiore a 16 (escluso il conducente), ed aventi una lunghezza massima di 8 metri, anche se trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg).
PATENTE D
Conseguibile a 24 anni (con obbligo di avere conseguito almeno la patente B), abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti complessivi. Consente quindi la guida di autobus e minibus. Fino a 60 anni ci si deve sottoporre a visita medica quinquennale per il rinnovo, dopo i 60 anni diventa annuale. La patente di categoria D non è più rinnovabile oltre i 68 anni, venendo così riclassificata alla categoria C o B secondo le necessità. La patente D abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B. Le patenti D conferite fino al 31 dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli utilizzabili con patente C. La patente D permette di guidare solamente veicoli intestati a ditte, associazioni, parrocchie, squadre sportive, club, associazioni e circoli vari. Chi sale deve essere munito di cartellino di riconoscimento. Per guidare autobus di linea è necessaria la carta di qualificazione del conducente, che abilita alla guida degli autobus in servizio pubblico di linea, degli scuolabus e di tutti gli autobus immatricolati per conto terzi.
PATENTE E
Si tratta di un’estensione delle patenti B, C1, C, D1 e D che permette il traino di rimorchi e semirimorchi non leggeri (ovvero di massa massima autorizzata superiore a 750 kg) ai veicoli per i quali si è ottenuta l’abilitazione di guida.
L’estensione si ottiene superando un esame teorico (al momento orale) e un esame pratico su veicolo specifico.
Più nello specifico, con l’estensione E si possono conseguire le seguenti patenti:
Patente B+E
Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di autoveicoli conducibili con la patente B con agganciato un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg e non superiore a 3,5 t, salvo i casi previsti per i titolari di patente B con codice “96”. Essendo un’estensione della patente B, la patente B+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B.
B+E | → | Complessi di veicoli composti da: motrice di categoria B + rimorchio o semirimorchio non leggeri: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg |
Patente C1+E
Conseguibile a 18 anni (con obbligo di aver conseguito la patente di categoria C1), abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C1 e con la patente BE con aggancia un rimorchio non leggero. Autoveicoli destinati al trasporto di cose – merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ma fino a 7,5 t, complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, purchè la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 12 t. Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata supera 3,5 t, purchè la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 12 t.
C1+E | → | Complessi di veicoli: motrice di categoria B o C1 + rimorchio o semirimorchio non leggero. La massa autorizzata del complesso non può superare i 12000 kg |
Patente C+E
Conseguibile a 21 anni (con obbligo di aver conseguito la patente di categoria C), abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C con agganciato un rimorchio non leggero. Consente di condurre quindi autotreni e autoarticolati, composti da un veicolo trainante guidabile con patente C e rimorchio di qualsiasi massa. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E e in caso si sia in possesso di patente D o si consegue in seguito, viene rilasciata automaticamente anche la D+E. La patente di categoria C+E non consente di guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, ai conducenti che abbiano superato 65 anni di età, tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni (dall’art. 16 della legge 29.7.2010 n. 120) qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Si può rinnovare la patente C+E dopo i 68 anni, facendo domanda alla Commissione Medica Locale della propria provincia. Il rinnovo vale per 2 anni. Scaduti i 2 anni si può rifare la domanda.
C+E | → | Motrice di categoria C + rimorchio o semirimorchio non leggero |
Patente D1+E
Conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di tutti i veicoli conducibili con la patente D1, autoveicoli destinati al trasporto di persone (minibus) fino a 16 posti (escluso il conducente) e aventi lunghezza massima fino a 8 metri, complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, per uso PRIVATO (se sei interessato alla conduzione di veicoli per il trasporto di persone a uso pubblico visita la sezione dedicata alla CQC).
D1+E | → | Motrice di categoria D1 + rimorchio non leggero |
Patente D+E
Conseguibile a 24 anni, abilita alla conduzione di autobus trainanti un rimorchio non leggero e di autosnodati. La patente D+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente D e quelli per cui è necessaria la patente B+E. Se il titolare di patente D+E sostiene l’esame per il rilascio della patente C non ottiene automaticamente la C+E, che dovrà essere conseguita a parte.
D+E | → | Motrice di categoria D + rimorchio non leggero |
CERTIFICATO KA, KB
I certificati KA e KB sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.
- KA: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di motocarrozzette di massa non superiore a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente (per esempio le “Ape Piaggio” utilizzate come taxi a Ischia)
- KB: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi) e in servizio di noleggio con conducente (NCC). Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA.
CQC MERCI E PERSONE
La Carta di qualificazione del conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in modo professionale, cioè per conto terzi e in conto proprio se assunti in un’azienda con la qualifica di “conducente”.
Categorie di C.Q.C. e sua obbligatorietà:
- C.Q.C. per trasporto PERSONE (in vigore dal 10/09/2008)
- C.Q.C. per trasporto MERCI (in vigore dal 10/09/2009)
La C.Q.C. sostituisce:
- C.A.P. KC: permette la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni;
- C.A.P. KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.
Categorie di conducenti esentate dall’obbligo di qualificazione iniziale:
- in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
- in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE;
- in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
- in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
- la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- a uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
CERTIFICATO ADR
C.F.P. Serve per poter condurre veicoli in regime A.D.R. Il Certificato di Formazione Professionale A.D.R. deve essere conseguito per il trasporto di merci pericolose (p.es. benzina) in aggiunta alla patente necessaria per il mezzo e vale 5 anni.
RECUPERO PUNTI PATENTE
RECUPERO PUNTI DELLA PATENTE:
Con la patente abbiamo a disposizione 20 punti, che vengono sottratti in base alle infrazioni che facciamo.
Il recupero dei punti persi può avvenire in due modi, tramite un corso, o evitando infrazioni per due anni.
Il corso per patenti A-B-BE consiste in 12 ore di lezione, in due settimane, per patenti C-D-E, in 18 ore di lezione, in 3 settimane, sempre con frequenza obbligatoria.
Non si devono sostenere esami.
I punti restituiti sono 6, per patenti A-B-BE, 9 per patenti C-D-E.
I corsi sono prevalentemente, serali o pomeridiani.
Alla perdita di tutti i punti segue la revisione patente.
REVISIONE DELLA PATENTE
REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA:
Consiste nel sostenere nuovamente gli esami di teoria e di guida a seguito di un grave incidente, la perdita di tutti i punti o di gravi infrazioni al codice della strada.
I corsi sono personalizzati e richiedono impegno, nel caso non si superino gli esami, infatti, segue la revoca della patente.
PASSAGGIO TRA PATENTI
Cosa serve per conseguire una patente avendone già una: esame teorico o pratico o entrambi? I casi variano da patente a patente.
In ogni caso, occorre fare attenzione a rispettare l’età minima prescritta per ogni patente.
PATENTE POSSEDUTA | PATENTE DA CONSEGUIRE | ESAME | ||
Patente AM | → | Patente A1, A2, A o B | Esame teorico + esame pratico | |
Patente A1 | → | Patente A2 | Esame pratico | |
Patente A1, A2 | → | Patente A | Esame pratico | |
Patente A1, A2, A, B1 | → | Patente B | Esame pratico | |
Patente A1, A2, A | → | Patente BE | Bisogna conseguire prima la patente B |
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Patente A1, A2, A | → | Patente C1, C, D1 o D | Bisogna conseguire prima la patente B |
Patente B | → | Patente A2, A1 | Esame pratico | |
Patente B | → | Patente A | Esame pratico | |
Patente B | → | Patente C1, C, D1 o D | Esame teorico + esame pratico | |
Patente B | → | Patente BE | Esame teorico integrativo orale + esame pratico |
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Patente B | → | Patente C1E o CE | Bisogna fare prima la patente C1 o C |
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Patente B | → | Patente D1E o DE | Bisogna fare prima la patente D1 o D |
Patente C1 | → | Patente C | Esame teorico + esame pratico | |
Patente D1 | → | Patente D | Esame teorico + esame pratico | |
Patente C1, C, D1, D | → | Patente C1E, CE, D1E o DE | Esame teorico orale integrativo + esame pratico |
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Patente CE | → | Patente D | Esame teorico + esame pratico | |
Patente CE + D | → | Patente DE | Esame pratico | |
Patente C | → | Patente DE | Bisogna fare prima la patente D |